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ADICONSUM

ADICONSUM – SETTORE ACQUISTI E CONSUMI
LA VENDITA E LE GARANZIE DEI BENI DI CONSUMO
DLGS 24.02 n° 2

Per i beni acquistati e consegnati dal 23 marzo 2002 si deve fare riferimento al Decreto
Legislativo 24/02 in attuazione della direttiva 1999/44/CE che ha sostanzialmente cambiato le
discipline delle garanzie, novellando (scrivendo) nuovi articoli del Codice Civile dall’art.
1519 bis a nonies.
L’obiettivo del Decreto, è di garantire la protezione del consumatore e potenziare la fiducia
negli acquisti dei beni di consumo, stabilendo una base di regole comuni in Italia e in altri paesi
della UE indipendentemente del luogo di vendita del bene. Questa normativa specifica
nuovamente la figura del consumatore, del venditore, del produttore e il concetto di beni di
consumo.

Consumatore: qualsiasi persona fisica che nei contratti di vendita, permuta, somministrazione,
appalto, opere, e comunque tutti quelli finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare
o produrre, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, ed è altresì
considerabile consumatore “il condominio”.

Venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata che nell’esercizio della
propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di vendita, permuta,
somministrazione, appalto, opera, e comunque tutti gli altri contratti finalizzati alle forniture di
beni di consumo. Si intende anche venditore l’intermediario, ad esempio l’autosalone che vende veicoli usati in conto vendita da un privato.

Produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l’importatore del bene nel territorio della UE,
o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore, apponendo sul bene il proprio nome o
marchio.

Beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare.
Sono esclusi:
- i beni oggetto di vendita forzata.
- l’acqua e il gas quando non confezionati per la vendita.
- l’energia elettrica.
La nuova disciplina recita che i beni consegnati debbono essere conformi al contratto di
vendita; cioè il bene deve avere le caratteristiche richieste anche verbalmente dal consumatore
e accettate dal venditore o dal produttore, anche se prospettate su depliant pubblicitario.
La durata della garanzia legale è di 24 mesi, e nel caso di mancanza di conformità (difetto) il
consumatore deve denunciare il difetto al venditore entro due mesi dal momento della
scoperta. Detta garanzia è valida anche per i beni usati, che però, nel caso specifico il
consumatore e il venditore possono concordare un periodo inferiore ai 24 mesi, periodo che in
ogni caso non può essere inferiore a 1 anno.
Con questo Decreto Legislativo è stata sancita la responsabilità del venditore nei confronti
del consumatore per un difetto di conformità. Questa è estesa anche all’installazione quando
effettuata a cura del venditore. Detta responsabilità decade se al momento della consegna del
bene il consumatore era a conoscenza del difetto.
Nel caso della mancanza di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino al bene mediante
la riparazione o la sostituzione. A sua scelta, se i rimedi di cui sopra non hanno avuto esito
positivo, ovvero, sono risultati impossibili o sproporzionati può richiedere la riduzione del
prezzo o la risoluzione del contratto.
Il ripristino della conformità dei beni (riparazione), non deve comportare spese aggiuntive per il
consumatore, siano esse per i materiali, mano d’opera o altre spese con motivazioni diverse
come le spese di spedizione e il diritto di chiamata.
Per la riparazione del bene non c’è un tempo codificato fra la consegna e la restituzione del
bene, in quanto il Decreto Legislativo con l’art. 1519 quater c.c. Prevede che “……la
riparazione deve essere effettuata entro un congruo tempo dalla richiesta senza arrecare
notevoli inconvenienti al consumatore…..” per cui trascorso un ragionevole lasso di tempo il
consumatore può richiedere, (tramite raccomandata A/R), la sostituzione, la riduzione del
prezzo, o la risoluzione del contratto.
Per l’esercizio della garanzia il consumatore deve pretendere lo scontrino fiscale e il
documento di consegna (per i beni consegnati in data successiva all’ordine) e conservarlo
almeno 26 mesi dalla data di consegna, in quanto per i beni nuovi in garanzia, la stessa
complessivamente è di 26 mesi (24 mesi di garanzia, più due mesi per la denuncia del difetto),
ed è questa l’unica condizione certa per far valere i propri diritti.
Ancora una volta ricordiamo che il consumatore si deve rivolgere solo al venditore, il quale
non può fare differenze tra garanzia nazionale, internazionale, comunitaria e diffidare dai
venditori che rinviano il consumatore ai centri di assistenza.

News

Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI ESTERNE
UFFICIO STAMPA
www.agcm.it
GARANZIA LEGALE SUI BENI DI CONSUMO: ECCO I
DIRITTI DEI CONSUMATORI
1 ) Che cos’è la garanzia legale – La garanzia legale di conformità è prevista
dal Codice del Consumo (articoli 128 e ss. ) e tutela il consumatore in caso
acquisto di prodotti difettosi, che funzionano male o non rispondono all’uso
dichiarato dal venditore o al quale quel bene è generalmente destinato.
2 ) Nei confronti di chi può essere fatta valere – Il consumatore può far valere
i propri diritti in materia di garanzia legale di conformità rivolgendosi
direttamente al venditore del bene, anche se diverso dal produttore.
3 ) Contenuto della garanzia legale – In presenza di un vizio di conformità, il
consumatore ha diritto, a sua scelta, alla riparazione o sostituzione del bene
difettoso da parte del venditore, senza addebito di spese. Se ciò non è
possibile, il consumatore ha diritto alla riduzione del prezzo o ad avere
indietro una somma, commisurata al valore del bene, a fronte della
restituzione al venditore del prodotto difettoso.
4 ) Durata della garanzia legale – La garanzia legale dura due anni dalla
consegna del bene e deve essere fatta valere dal consumatore entro due mesi
dalla scoperta del difetto: occorre quindi conservare sempre la prova di
acquisto (ricevuta fiscale o scontrino di cui si consiglia di fare subito una
fotocopia perché le carte termiche degli scontrini possono scolorirsi con il
tempo). Salvo prova contraria, che deve essere fornita dal venditore, se il
difetto si manifesta nei sei mesi dalla data di consegna del prodotto, si
presume che il malfunzionamento sia dovuto a un vizio di conformità gi�
esistente a quella data.
5 ) Obblighi del venditore – Il venditore deve: (i) prendere in consegna il
prodotto difettoso per verificare se il malfunzionamento dipenda o meno da
un vizio di conformità; (ii) effettuare la riparazione o la sostituzione del bene
entro un congruo tempo dalla richiesta e senza addebito di spese al
consumatore.
6) Differenza tra garanzia legale e garanzie convenzionali – Le garanzie
convenzionali, gratuite o a pagamento, offerte dal produttore o dal
rivenditore, non sostituiscono né limitano quella legale di conformità,
rispetto alla quale possono avere invece diversa ampiezza e/o durata.
Chiunque offra garanzie convenzionali deve comunque sempre specificare
che si tratta di garanzie diverse e aggiuntive rispetto alla garanzia legale di
conformità che tutela i consumatori.
7 ) I poteri di intervento dell’Antitrust – I comportamenti di rivenditori o
produttori che inducano in errore il consumatore sull’esistenza o sulle
modalità di esercizio della garanzia legale di conformità, ovvero ne
ostacolino l’esercizio stesso possono costituire pratiche commerciali
scorrette, vietate e sanzionate dal Codice del Consumo. In tal caso,
l’Antitrust può intervenire, a tutela del consumatore, accertando la
violazione, imponendo la cessazione della condotta contraria alla legge,
sanzionando i soggetti responsabili fino a un massimo di 500.000 euro.
L’Antitrust può anche accettare impegni dell’impresa, senza accertare alcuna
infrazione, se essi hanno un impatto positivo per i consumatori. Non può
invece risolvere le singole controversie.

8 ) A chi rivolgersi – L’Antitrust ha un numero verde (800166661) attivo dal
lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14. Si può anche inviare un fax al numero
0685821256 o una segnalazione via posta all’indirizzo: Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato – Piazza Verdi, 6/a – 00198 Roma,
compilando il modulo disponibile nella sezione ‘Pratiche commerciali
scorrette pubblicità ingannevole e comparativa’ del sito www.agcm.it